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IMMINENZA DEL PREGIUDIZIO QUALE PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE PER LA TUTELA D’URGENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Balletti
05.12.2016 R.G. 8680/2016

NEL CASO IN CUI

  nei confronti di un istituto di credito sia stata richiesta in via d’urgenza da parte di un investitore la sospensione dell’efficacia di una operazione bancaria (di finanziamento e di acquisto di azioni), dell’addebito di interessi, spese e commissioni, nonche' l’inibizione di richiedere il pagamento del saldo passivo e di effettuare segnalazioni in Centrale dei Rischi

IL GIUDICE

  ritenuto ammissibile il provvedimento d’urgenza che inibisca provvisoriamente atti e comportamenti che, in ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo della sussistenza del diritto di credito, sarebbero illegittimi e causa di un ingiusto e irreparabile danno;

  ritenuto tuttavia che, ai fini della concessione dei provvedimenti d’urgenza, e' necessario che il pregiudizio rappresentato, quando non si sia nemmeno in parte verificato, debba essere imminente e non di remota possibilita';

  rilevato che allo stato, non avendo l’istituto di credito nemmeno richiesto il rientro delle somme, non sussista un pregiudizio imminente,  

HA RITENUTO

  di rigettare il ricorso compensando le spese per le questioni trattate (controverse anche in giurisprudenza).

                                                                                                            (a cura di Elena Dalla Costa) 

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Inserito il 12.03.2018