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ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA NELLA TUTELA D’URGENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. M. Balletti (Rel.)
22/09/2016 n. 7431/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

  A) Il Tribunale abbia pronunciato decreto di rigetto, per assenza del periculum in mora, del ricorso ex art. 700 cpc con cui il socio e correntista di una banca popolare, finanziato dall’istituto di credito per l’acquisto di azioni proprie, aveva richiesto la cancellazione dell’avvenuta segnalazione da parte della Banca della sua posizione presso la Centrale dei Rischi e l’inibizione alla Banca di richiedere il rientro delle somme; B) il ricorrente abbia proposto reclamo allegando che il periculum in mora debba ritenersi sussistente alla luce dell’avvenuta segnalazione presso la Centrale dei Rischi di uno sconfinamento che condurrebbe, in caso di persistente inadempimento, alla successiva segnalazione a sofferenza; C) la Banca reclamata abbia dedotto: 1) che la segnalazione dello sconfinamento e’ automatica e che comunque e’ stata precisata la natura di credito contestato; 2) di non aver effettuato alcuna segnalazione a sofferenza  del reclamante e di non formulato alcuna richiesta di rientro, ne’ promosso azioni giudiziarie per il recupero delle somme

IL GIUDICE

  - rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza ormai consolidate, ai fini del provvedimento d’urgenza il requisito dell’imminenza del pericolo implica che l’evento dannoso paventato dall’istante non possa essere di remota possibilita’, ma debba incombere con vicina probabilita’ e che l’iter che conduce a detto evento appaia, se non gia’ iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato;

  - rilevato che, per verificare la sussistenza del periculum in mora, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta, tenendo conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall’altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell’evento pregiudizievole;

  - rilevato che, nella fattispecie oggetto di reclamo, l’unica segnalazione effettuata e’ quella di sconfinamento che, per il suo carattere automatico, non presuppone alcun giudizio negativo di affidabilita’ del debitore, mentre invece nessuna segnalazione a sofferenza e’ stata eseguita dalla Banca;

  - rilevato infine che, nel caso di specie, e’ stato il cliente a chiedere la chiusura del conto affidato e, nonostante sia trascorso piu’ di un anno dalla richiesta, la Banca non ha ancora avanzato formale diffida di pagamento della posta debitoria;

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo, per insussistenza del periculum in mora.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 12.03.2018