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SINDACI E REVISORI NON SONO TENUTI A CONTROLLARE LE RIMANENZE DI MAGAZZINO DI SCARSA RILEVANZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016

NEL CASO IN CUI

  il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro i sindaci della spa fallita nella funzione di revisori contabili, allegandone l’inadempimento agli obblighi di vigilanza e controllo sub specie di mancata richiesta dei documenti probatori delle rimanenze di magazzino, aumentate in misura piu’ che proporzionale rispetto al fatturato pur essendo regola d’esperienza che all’aumento delle vendite corrisponde una diminuzione delle scorte

IL GIUDICE

  rilevato che

  - le rimanenze di magazzino avevano un valore percentuale modesto rispetto al fatturato;

  - in base ai principi di revisione contabile interni e internazionali l’obbligo del revisore di acquisire elementi probatori relativamente alle giacenze di magazzino sussiste solo se le rimanenze sono significative per il bilancio;

  - i dati d’esperienza non appartenenti al notorio quale regola di comune e diffusa conoscenza necessitano di specifica prova a carico del deducente, che nella specie non aveva provveduto

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda risarcitoria.

                                                                                                 (a cura di Julien Mileschi)






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Inserito il 22.03.2018