OMISSIONI CHE SONO FATTI DI RESPONSABILITA’ NELLA REVISIONE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016
NEL CASO IN CUI
il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro l’organo revisore della spa fallita, per aver omesso la valutazione del rischio di frodi idonee a generare errori significativi del bilancio
IL GIUDICE
rilevato che
- i principi di revisione 2002 del Cndcec e il corrispondente principio ISA indicano sintomi di frode forieri di significativi errori di bilancio;
- tali sintomi impongono di agire con scetticismo professionale nell’intero processo di revisione allo scopo di individuare false informative economico–finanziarie, indipendentemente dall’esperienza gia’ acquisita presso l’impresa;
- nella specie vi erano alcuni degli indici di verosimile esistenza di frodi;
- tali indici in sede di revisione erano stati trascurati e persino affrettatamente fraintesi,
HA RITENUTO
di accogliere la domanda risarcitoria.
(a cura di Julien Mileschi)
Massime ulteriori:
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E OBBLIGHI DI VIGILANZALA RETICENZA NEL QUESTIONARIO PRE-ASSUNTIVO LEGITTIMA L’ASSICURAZIONE A RIFIUTARE L’INDENNIZZO.
OMESSA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA
OMISSIONI CHE SONO FATTI DI RESPONSABILITA’ NELLA REVISIONE
SINDACI E REVISORI NON SONO TENUTI A CONTROLLARE LE RIMANENZE DI MAGAZZINO DI SCARSA RILEVANZA
Inserito il 22.03.2018
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