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OMISSIONI CHE SONO FATTI DI RESPONSABILITA’ NELLA REVISIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016

NEL CASO IN CUI

  il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro l’organo revisore della spa fallita, per aver omesso la valutazione del rischio di frodi idonee a generare errori significativi del bilancio

IL GIUDICE

  rilevato che

  - i principi di revisione 2002 del Cndcec e il corrispondente principio ISA indicano sintomi di frode forieri di significativi errori di bilancio;

  - tali sintomi impongono di agire con scetticismo professionale nell’intero processo di revisione allo scopo di individuare false informative economico–finanziarie, indipendentemente dall’esperienza gia’ acquisita presso l’impresa;

  - nella specie vi erano alcuni degli indici di verosimile esistenza di frodi;

  - tali indici in sede di revisione erano stati trascurati e persino affrettatamente fraintesi,

HA RITENUTO

  di accogliere la domanda risarcitoria.

 

                                                                                                  (a cura di Julien Mileschi)






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Inserito il 22.03.2018