OMESSA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Mara (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016
NEL CASO IN CUI
il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro i sindaci di spa fallita, lamentando che molteplici omissioni agli obblighi di vigilanza avevano agevolato le azioni fraudolente degli amministratori
IL GIUDICE
rilevato che
- (i) la mancata segnalazione di un sistema di rilevazione di rapporti con parti correlate e (ii) la mancata adozione di controlli tesi a svelare l’esistenza di frodi, nonostante la presenza di indici d’allarme, avevano impedito di arrestare tempestivamente la crescita dell’esposizione verso le banche e pagamenti a societa’ clienti fittizie;
- per orientamento costante ai fini della sussistenza del nesso di causalità omissiva è sufficiente la valutazione, da svolgersi secondo un ragionamento controfattuale, che la condotta omessa, ove posta in essere, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno;
HA RITENUTO
di accogliere la domanda risarcitoria.
(a cura di Julien Mileschi)
Massime ulteriori:
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E OBBLIGHI DI VIGILANZALA RETICENZA NEL QUESTIONARIO PRE-ASSUNTIVO LEGITTIMA L’ASSICURAZIONE A RIFIUTARE L’INDENNIZZO.
OMESSA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA
OMISSIONI CHE SONO FATTI DI RESPONSABILITA’ NELLA REVISIONE
SINDACI E REVISORI NON SONO TENUTI A CONTROLLARE LE RIMANENZE DI MAGAZZINO DI SCARSA RILEVANZA
Inserito il 22.03.2018
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