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OMESSA VIGILANZA E ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Mara (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 16.5.2016, n. 1218/2016

NEL CASO IN CUI

  il curatore abbia agito per il risarcimento del danno contro i sindaci di spa fallita, lamentando che molteplici omissioni agli obblighi di vigilanza avevano agevolato le azioni fraudolente degli amministratori

IL GIUDICE

  rilevato che

  - (i) la mancata segnalazione di un sistema di rilevazione di rapporti con parti correlate e (ii) la mancata adozione di controlli tesi a svelare l’esistenza di frodi, nonostante la presenza di indici d’allarme, avevano impedito di arrestare tempestivamente la crescita dell’esposizione verso le banche e pagamenti a societa’ clienti fittizie;

  - per orientamento costante ai fini della sussistenza del nesso di causalità omissiva è sufficiente la valutazione, da svolgersi secondo un ragionamento controfattuale, che la condotta omessa, ove posta in essere, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno;

HA RITENUTO

  di accogliere la domanda risarcitoria.

(a cura di Julien Mileschi)

                                                                                       






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Inserito il 22.03.2018