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RESPONSABILITA’ DELLA SPA CHE CONTROLLA UNA SRL ESTINTA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. e Rel.); dott. L. Boccuni; dott. L.Torresan
sent., 12.12.2017, n. 2616/2017

NEL CASO IN CUI

  una srl agisca in responsabilita’ nei confronti di una spa controllante e socia di altra srl cancellata dal Registro Imprese allegando che (i) nella sua qualita’ di socia la spa aveva deciso e autorizzato l’approvazione di bilanci che non stanziavano fondi che tenessero conto dei crediti della attrice; (ii) nella sua qualita’ di socio successore a titolo universale avrebbe dovuto rispondere del debito della srl estinta, sebbene nei limiti della responsabilita’ limitata; (iii) nella sua qualita’ di controllante la spa aveva finanziato ed esercitato una influenza dominante  sulla controllata in danno della attrice

IL GIUDICE

rilevato che

- indipendentemente dalla appostazione del preteso fondo rischi il bilancio presentava patrimonio netto negativo;

- l’omessa appostazione del fondo rischi non aveva ritardato l’emersione della causa di scioglimento;

- era da escludere responsabilita’ dei soci per aver autorizzato bilanci in cui non era stato appostato il noto fondo rischi;

- la srl in liquidazione non disponeva di sufficiente capienza per soddisfare anche i crediti di natura chirografaria, come l’eventuale credito attoreo;

- risultavano pagamenti a favore di soli creditori privilegiati e la cancellazione della srl era avvenuta senza rimborsi ai soci;

- non vi era prova che l’attivita’ di direzione e coordinamento svolta dalla spa controllante verso la srl cancellata avesse provocato danno all’attrice

HA RITENUTO

di rigettare tutte le domande attoree.

                                                                                                   (a cura di Mattia Carlotto)

 






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Inserito il 06.07.2018