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SOSPENSIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE: PRESUPPOSTI

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
09.01.2017 n. 13314/2016 R.G.
dott.ssa M. Balletti

NEL CASO IN CUI

  il socio abbia impugnato la delibera di cessione dell’azienda chiedendone la sospensione in via cautelare, e la societa’ resistente abbia eccepito la infondatezza della istanza

IL GIUDICE

  rilevata la sussistenza del fumus boni iuris in ragione del fatto che

  a) il ricorrente non aveva potuto approfondire adeguatamente i profili contabili ed economici dell’operazione di cessione;

  b) tutti i rapporti passivi facenti capo alla societa’ erano stati trasferiti al cessionario, ad eccezione del debito per i finanziamenti soci;

  c) la cessione dell’unica azienda aveva privato la societa’ dei beni necessari al perseguimento dell’oggetto sociale;

  d) l’operazione di cessione aveva eluso le norme in materia di scioglimento della societa’ sottocapitalizzata;

  rilevata tuttavia l’assenza del periculum in mora, perche’ il ricorso era stato depositato in seguito alla stipula dell’atto di cessione, e in ogni caso il ricorrente non aveva dimostrato che, nell’ipotesi di sospensione della delibera, la societa’ avrebbe potuto riprendere l’attivita’ senza pericolo di decozione, garantendo al contempo il ripianamento dei debiti trasferiti al cessionario;

  rilevato dunque che, ai fini della sospensione della delibera, e’ necessario contemperare il pregiudizio che la esecuzione arrecherebbe al socio, e quello che la societa’ subirebbe per effetto della sospensione;

HA RITENUTO

  di rigettare l’istanza di cautelare, riservando al merito ogni pronuncia sulle spese.

                                                                          (a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 06.07.2018