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SOSPENSIONE DI DELIBERA ESEGUITA: AMMISSIBILITA'

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
09.01.2017 n. 13314/2016 R.G.
dott.ssa M. Balletti

NEL CASO IN CUI

  il socio abbia impugnato la delibera di cessione dell’azienda chiedendone la sospensione in via cautelare, mentre la societa’ resistente abbia eccepito la inammissibilita’ della istanza in quanto successiva alla stipula dell’atto di cessione con cui era stata attuata la predetta delibera

IL GIUDICE

  rilevata, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la ammissibilita’ della istanza di sospensione della delibera che, pur gia’ eseguita, continui a esplicare effetti nella vita sociale (nel caso concreto, privando la societa’ dei beni necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale);

  rilevato che l’art. 2378, comma 3, cc consente al giudice di sospendere la efficacia in senso ampio della delibera, e non solo la sua esecuzione materiale, come previsto anche dall’art. 35 d. lgs. 5/2003 per il procedimento arbitrale;   

HA RITENUTO

  di rigettare la eccezione di inammissibilita’ sollevata da parte resistente.

                                                                          (a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 06.07.2018