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CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA E INCOMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan
sent., 25/10/2017 n. 2288/2017

NEL CASO IN CUI

  un ex amministratore di societa’ a responsabilita’ limitata promuova un giudizio ordinario di cognizione, chiedendo l’accertamento del suo diritto di credito a titolo di compenso amministratore, da determinarsi in via equitativa ex artt. 2389 e 1709 cc, stante l’assenza di una delibera assembleare sul punto, con conseguente condanna della societa’ alla corresponsione della somma cosi' liquidata e la societa’ convenuta eccepisca, tra l’altro, l’improcedibilita’ del giudizio per difetto di giurisdizione, stante la clausola compromissoria presente nello statuto societario

IL GIUDICE

  • rilevato che l’eccezione afferente l’esistenza di una clausola compromissoria integra eccezione di incompetenza e non di difetto di giurisdizione, come dedotto dalla societa’ convenuta, il che non preclude, comunque, la corretta riqualificazione dell’eccezione da parte del Giudice;
  • ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, e' da escludersi la natura subordinata o para-subordinata del rapporto organico dell’amministratore con la societa’;
  • rilevato che, ai sensi dell’art. 3, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, rientrano nell’ambito delle controversie relative a rapporti societari, attribuite alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anche quelle inerenti il rapporto organico tra la societa’ e i suoi amministratori, compreso il contenzioso relativo al compenso spettante all’organo gestorio;
  • ritenuto che lo statuto societario puo' prevedere la possibilita’ di devolvere agli arbitri le controversie riguardanti il compenso degli amministratori di societa’;
  • considerato che l’ampio tenore della clausola compromissoria dello statuto della societa’ convenuta consente di ricomprendere nel suo ambito di operativita’ anche ogni controversia tra amministratore e societa’;
  • rilevato che gli amministratori, in forza dell’accettazione dell’incarico gestorio e della conseguente instaurazione del rapporto organico con la societa’, sono assoggettati alle disposizioni statutarie

HA RITENUTO

  di dichiarare la propria incompetenza, stante la clausola compromissoria dello statuto della societa’ convenuta. 

(a cura di Barbara Baessato)  

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Inserito il 07.08.2018