IL CONTENUTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, PUR NON INTEGRALMENTE TRASFUSO NEL DEFINITIVO, NON PUO’ RITENERSI ASSORBITO DA QUEST’ULTIMO IN DIFETTO DI ESPRESSA VOLONTA’ DI MODIFICA DELLE PATTUIZIONI
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa A. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 16.03.2016, n. 557/2016
NEL CASO IN CUI
sia stato promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto dell’insussistenza di una obbligazione di garanzia prestata dalla societa' ingiunta, obbligazione contenuta in un contratto preliminare di trasferimento di partecipazioni in una srl ma non espressamente riprodotta nel contratto definitivo,
IL GIUDICE
rilevato come il contratto definitivo abbia una portata limitata alla mera attuazione dell’obbligo di trasferimento delle quote assunto nel preliminare e che il contenuto del preliminare, pur non integralmente trasfuso nel contratto definitivo di cessione di quote, non possa ritenersi assorbito da quest’ultimo in difetto di espressa volonta' delle parti di modifica delle pattuizioni del preliminare;
rilevato altresi' che il contratto preliminare di trasferimento di partecipazioni sociali prevedeva espressamente che qualsiasi modifica e/o integrazione alla scrittura avrebbe dovuto risultare da atto scritto e controfirmato da ciascuna parte
HA RITENUTO
valida l’obbligazione di garanzia, rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 21.09.2018
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