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SOSPENSIONE EX ART. 700 CPC DI DELIBERA ASSEMBLEARE IMPUGNATA CON DOMANDA DI ARBITRATO: PRESUPPOSTI

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
19.07.2018 n. 1524/2018 R.G.
dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

  il socio abbia impugnato con domanda di arbitrato la delibera di nomina del consiglio di amministrazione, lamentando la lesione dei diritti della minoranza, e ne abbia chiesto la sospensione ex art. 700 cpc nelle more della costituzione del collegio arbitrale

IL GIUDICE

  rilevata la residualita’ del rimedio cautelare, rispetto ai rimedi tipici a tutela dei diritti del socio di minoranza;  

  rilevato, quanto al periculum in mora, che la lamentata lesione ai diritti della minoranza non comporta di per se’ un grave pregiudizio per il socio, ovvero per la societa’;

  rilevato che, nel caso concreto, la ricorrente aveva gia’ ottenuto la sospensione degli effetti giuridici della convocazione del consiglio di amministrazione nominato con la delibera impugnata, con conseguente difetto del requisito del periculum in mora;

  rilevato infine che, stante la pendenza del giudizio arbitrale, la assenza del periculum esime il giudice dal pronunciarsi in merito alla sussistenza del fumus boni iuris;

HA RITENUTO

  di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

                                                                          (a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 26.10.2018