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QUANDO E NELL’INTERESSE DI CHI E’ ESSENZIALE IL TERMINE PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018

NEL CASO IN CUI

- l’attore chieda la risoluzione per inadempimento di un preliminare di vendita di quote di srl perche' il convenuto, promittente alienante, non ha partecipato alla stipula del definitivo e ha invece alienato a terzi;

- l’attore chieda inoltre la restituzione del prezzo gia' versato;

- il preliminare preveda per il convenuto l’obbligo di trasferire le partecipazioni entro e non oltre un determinato giorno;

- il convenuto eccepisca che detto termine è essenziale e scaduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cc;

IL GIUDICE

rilevato che

- le espressioni usate dalle parti, la natura e l’oggetto del contratto non permettono di qualificare il termine come essenziale;

- in ogni caso, il termine e' nell’interesse dell’attore, gia' adempiente all’obbligo di pagamento del prezzo. Pertanto, anche qualificando il termine come essenziale, alla scadenza il contratto si sarebbe risolto ex lege, con la conseguenza che l’attore avrebbe perso il diritto di chiedere l’adempimento della prestazione ma non la facolta' di ottenere la risoluzione del preliminare e la restituzione del prezzo versato;

HA RITENUTO

fondata la domanda e ha dichiarato la risoluzione del preliminare, condannando il convenuto alla restituzione del prezzo.

 

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.11.2018