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IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO NON E’ LIBERO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Est.)
sent., 17.4.2018, n. 845/2018

NEL CASO IN CUI

  nel processo ordinario di cognizione il convenuto svolga domanda riconvenzionale con comparsa depositata il ventesimo giorno anteriore all’udienza di prima comparizione delle parti;

IL GIUDICE

  rilevato che

  - il termine di costituzione del convenuto non deve intendersi come libero, in assenza di una specifica disposizione normativa;

  - tra il giorno del deposito della comparsa e il giorno dell’udienza sono intercorsi i venti giorni previsti dalla legge per la tempestivita' della costituzione;

HA RITENUTO

  la domanda riconvenzionale tempestiva e, conseguentemente, ammissibile.

 

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 14.11.2018