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CONDOTTE DISTRATTIVE DEL PATRIMONIO SOCIALE E IMPUTABILITA’ DEL DANNO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres. Rel.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 19/04/2018 n. 883/2018

NEL CASO IN CUI

  la curatela fallimentare agisca ai fini della condanna: (i) ai sensi degli artt. 146, co. 2, lett. a) l.fall. e 2476 cc degli ex amministratori della fallita al risarcimento dal danno derivante dal compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale, consistiti nell’alienazione a prezzo vile di immobile a societa’ controllata dalla fallita, nella corresponsione di canone di locazione abnorme in favore di societa’ riconducibile ai soci della fallita e nell’ammanco della cassa contanti; (ii) ex artt. 2043 e 2055 cc, dell’amministratore della societa' acquirente l’immobile di cui sopra, nonche’ della societa’ locatrice alla societa’ fallita di altra unita’ immobiliare al risarcimento del danno cagionato in concorso con gli ex amministratori della fallita

IL GIUDICE

  • rilevato che, quanto all’alienazione dell’immobile di proprieta’ della fallita, la condotta gravemente dissipatrice e’ evincibile dal fatto che la cessione del bene a società partecipata e’ avvenuta in assenza di vantaggio compensativo per la controllante, a fronte di un corrispettivo del tutto incongruo rispetto al prezzo ragionevolmente ritraibile e in una situazione di perdita del capitale sociale e di pesante indebitamento della fallita;
  • ritenuto che la corresponsione di canone di locazione abnorme a societa’ riconducibile ai soci della fallita ha comportato un’elargizione di credito del tutto ingiustificata e a detrimento del patrimonio della fallita;
  • rilevato che, quanto all’ammanco di cassa, non e’ stata fornita alcuna spiegazione circa il suo utilizzo a fini sociali, gravando il relativo onere probatorio sull’amministratore convenuto in ragione della natura contrattuale dell’azione ex art. 146 l.fall. promossa dalla Curatela, la quale e’ tenuta a dimostrare unicamente la condotta lesiva ed il danno derivatone;
  • ritenuto che l’accordo transattivo tra la curatela fallimentare e uno dei convenuti, intervenuto in pendenza di giudizio, ha estinto il relativo debito nei limiti della quota di responsabilità ad esso riferibile, con conseguente riduzione della complessiva pretesa risarcitoria azionata;
  • considerato che il contributo nella produzione del danno lamentato e’ da ritenersi paritario tra i convenuti;

HA RITENUTO

  di condannare gli ex amministratori della fallita, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della curatela, come quantificati all’esito dell’intervenuto parziale accordo transattivo e maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole operazioni illecite alla pronuncia, oltre alla rifusione delle spese e competenze di lite. 

(a cura di Barbara Baessato)  

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Inserito il 05.12.2018