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SONO INAMMISSIBILI LE AZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2377 E 2379 CC NEI CONFRONTI DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DOPO CHE E’ AVVENUTA L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia d’Impresa
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 28.04.2018, n. 943/2018

NEL CASO IN CUI

  sia stata promossa, dagli ex soci di una cooperativa edilizia per azioni, azione di impugnazione di delibere assembleari di approvazione di bilanci di esercizio che si sono succedute nel tempo per omessa convocazione dei soci e per difetto di veridicita' 

 

IL GIUDICE

  rilevato che a norma dell’art. 2434 bis cc non possono essere proposte le azioni di cui agli articoli 2377 e 2379 cc nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell’esercizio successivo

  rilevato che, ai sensi dell’art. 2377, comma 8 cc, l’annullamento di una delibera non conforme alla legge o allo statuto non puo' avere luogo se questa viene sostituita con una delibera valida

  rilevato che, nella specie, esaurendosi il contenuto della delibera sostituiva nella mera ratifica di quella precedente, essa e' idonea a sanare esclusivamente i vizi formali derivanti dall’omessa convocazione di tutti i soci, ma non le violazioni dei principi di verita', correttezza e chiarezza

   rilevato che la delibera di approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio deve essere dichiarata nulla per difetto di veridicita'  

HA RITENUTO

  di dichiarare l’inammissibilita' delle domande di impugnativa dei bilanci approvati ai quali e' seguita l’approvazione di bilancio di esercizio successivo, dichiarando invece la nullita' della delibera di approvazione dell’ultimo bilancio.

(a cura di Elena Dalla Costa)

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Inserito il 11.01.2019