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ANNULLABILITA' DI DELIBERA ASSEMBLEARE SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITA DA ALTRA AVENTE IL MEDESIMO OGGETTO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 07.05.2018, n. 967/2018
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni; dott.ssa C. Campagner (Rel.)

NEL CASO IN CUI

  il comproprietario della quota sociale abbia impugnato le delibere di nomina del rappresentante comune per conflitto di interessi, lamentando inoltre la mancata accettazione dellʼincarico da parte del rappresentante nominato

 IL GIUDICE

  rilevato che, in forza del principio generale di cui allʼart. 2377, comma 8, cc, suscettibile di applicazione analogica, la delibera impugnata non e annullabile se sostituita con altra avente (anche in astratto) il medesimo oggetto, purche assunta in conformita alla legge e allʼatto costitutivo;

  rilevato che, nel caso concreto, entrambe le delibere impugnate hanno a oggetto la nomina del rappresentante comune dei comproprietari della quota;

  rilevato, infine, che il rappresentante, eletto dalla maggioranza, aveva speso tale qualifica (anche) costituendosi in giudizio, e aveva quindi accettato l’incarico per fatti concludenti;

HA RITENUTO 

  di rigettare lʼimpugnazione proposta, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

 

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 18.01.2019