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FINANZIAMENTI EROGATI DAI SOCI QUANDO LA SOCIETA' HA PERSO IL CAPITALE SOCIALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott. L. Boccuni
Ord. 16.11.2017 n.7550/2017 R.G.

NEL CASO IN CUI

  il fallimento di una srl sia autorizzato al sequestro conservativo dei beni di alcuni soci finanziatori, a garanzia della restituzione dei rimborsi ottenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (art. 2467 cc);

  il socio finanziatore impugni ex art. 669 terdecies cpc l’ordinanza autorizzativa contestando l’esistenza dell’obbligo restitutorio, dal momento che il finanziamento venne concesso quando la societa' non presentava alcun eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ne' sarebbe stato ragionevole alcun conferimento (ad avviso del reclamante, l’ordinanza autorizzativa si sarebbe limitata a valorizzare, quale indice della crisi, l’indebitamento della societa'; avrebbe valutato erroneamente l’incremento delle rimanenze risultanti a bilancio; non avrebbe considerato la specifica attivita' svolta dalla societa', in procinto di alienare immobili già costruiti e riceverne il prezzo);

IL GIUDICE

  considerato che

  - la qualificazione di finanziamenti assoggettabili a postergazione ex art. 2467 cc si verifica al concorrere di due elementi: il disequilibrio finanziario della societa' e la qualita' di socio del finanziatore;

  - la norma allude alla concessione di un finanziamento prestato dai soci nel momento in cui la societa' presenta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;

  rilevato che

 - nel caso di specie, al fine della sussistenza dei presupposti dettati dall’art. 2467 cc, e' decisiva la circostanza che i finanziamenti furono erogati quando la società aveva perso il proprio capitale sociale;

  - inoltre, il patrimonio netto negativo e l’ammontare dell’indebitamento della societa', dopo un solo anno dalla costituzione, sono emblematici dell’insufficienza del capitale sottoscritto in rapporto alla struttura della societa' e all’attivita' esercitata;

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo e, per l’effetto, confermare l’ordinanza concessiva del sequestro conservativo, accertando inoltre che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 14.02.2019