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QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ARTT. 2476 CC E 146 L.FALL.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. Ramon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 13/06/2018, n. 1240/2018

NEL CASO IN CUI

  la Curatela convenga in giudizio l’ex amministratore di srl fallita ex artt. 2476 cc e 146 l.fall., allegando: a) l’indebita prosecuzione dell’attivita’, pur in presenza di una causa di scioglimento per intervenuta perdita del capitale sociale, occultata dall’omessa svalutazione a bilancio di crediti inesigibili; b) l’avvenuta compensazione, in violazione dell’art. 2467 cc, tra un debito dell’amministratore ed il credito di questi a titolo di rimborso di finanziamento erogato alla societa' e chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima prosecuzione dell’attivita’ e dall’indebita operazione di compensazione

IL GIUDICE

  • rilevato che non e’ possibile individuare specifici atti gestori non conservativi da cui far dipendere il pregiudizio subito dalla societa’ e dai creditori;
  • considerato che, in ragione della prosecuzione dell’attivita’ caratteristica in presenza di una causa di scioglimento, appare corretto utilizzare, ai fini della quantificazione del danno, il criterio sintetico della perdita patrimoniale incrementale;
  • rilevato che, una volta utilizzato il criterio di cui sopra ai fini della liquidazione del danno, deve reputarsi che il pregiudizio subito dalla societa’ e dai creditori sociali per l’operazione di compensazione sia assorbito dal risarcimento derivante dalla differenza negativa dei netti patrimoniali

HA RITENUTO

  di quantificare il danno subito dalla societa’ e dai creditori sociali in misura pari alla differenza dei netti patrimoniali di periodo, previa effettuazione delle necessarie rettifiche di bilancio e riclassificazione dei bilanci in ottica liquidatoria, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.

(a cura di Barbara Baessato)  

 

 

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Inserito il 24.06.2019