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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO E MANLEVA NEI CONFRONTI DI TERZI CHIAMATI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. Ramon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 13/06/2018, n. 1240/2018

NEL CASO IN CUI

  l’ex amministratore di srl fallita sia convenuto in giudizio dalla Curatela ai sensi degli artt. 2476 cc e 146 l.fall. per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima prosecuzione dell’attivita’ di impresa in presenza di una causa di scioglimento occultata da indebite appostazioni a bilancio e, costituendosi in giudizio, chieda: a) il rigetto delle domande attoree per essere stato mero esecutore delle direttive impartitegli dagli amministratori di fatto e per essere stata la redazione dei bilanci d’esercizio da questi delegata ad un commercialista; b) in subordine, la condanna degli amministratori di fatto e del commercialista, chiamati in giudizio ex art. 106 cpc, a manlevarlo in ipotesi di accoglimento delle domande attoree

IL GIUDICE

  • rilevato che l’amministratore di diritto non va esente da responsabilita’ per la semplice presenza di amministratori di fatto, continuando l’amministratore formalmente in carica a rispondere per avere permesso a terzi di gestire l’impresa e dovendo adempiere agli obblighi impostigli ai fini della conservazione del patrimonio sociale ed evitare di proseguire l’attivita’ in caso di scioglimento della societa’;
  • considerato che gli asseriti amministratori di fatto, terzi chiamati, sono stati dichiarati falliti in proprio prima dell’instaurazione del giudizio, sicche’ gli stessi sono privi di legittimazione processuale ed ogni domanda di accertamento di diritto di credito verso i medesimi va proposta nelle forme dell’accertamento del passivo;
  • rilevato che la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all’assemblea dei soci rimane atto proprio dell’amministratore, che se ne assume la responsabilita’, che non puo’ essere imputata al professionista, specie ove questi non abbia redatto i bilanci o abbia segnalato l’erroneita’ delle appostazioni;
  • considerato che la redazione di bilanci non corretti non comporta in se’ responsabilità risarcitoria, posto che il pregiudizio dipende dalla cosciente prosecuzione dell’attivita’ in continuita’ aziendale, nonostante la presenza di una causa di scioglimento, violazione non imputabile al professionista su cui non grava l’obbligo di gestione conservativa;

HA RITENUTO

  di considerare inammissibile la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dei pretesi amministratori di fatto e di rigettare quella dal medesimo formulata nei confronti del professionista, con conseguente condanna del convenuto a rifondere le spese di lite in favore dei terzi chiamati.

(a cura di Barbara Baessato)






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Inserito il 24.06.2019