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AZIONE DI RESPONSABILITA’ PROMOSSA DAL CURATORE FALLIMENTARE EX ART. 146 L.F. E 2043 CC NEI CONFRONTI DEGLI EX AMMINISTRATORI DI SRL FALLITA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres. Rel.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 05.06.2018, n. 1169/2018

NEL CASO IN CUI

  il curatore del fallimento di una srl proponga, nei confronti degli ex amministratori di diritto e di un soggetto ritenuto amministratore di fatto, azione di responsabilita’ – preceduta da azione cautelare con rilascio di sequestro conservativo sui beni di tutti gli amministratori convenuti - chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni tutti per avere questi sia proseguito l’attivita’ sociale in un’ottica non liquidatoria, nonostante la perdita del capitale sociale; sia per essersi resi responsabili di plurimi atti distrattivi, quali: a) l’aver disposto avallo cambiario relativamente ad un’obbligazione cartolare di societa’ terza, poi risultata inadempiente; b) l’aver ceduto partecipazioni sociali detenute dalla societa’ in bonis in altra societa’, senza riscuoterne il relativo prezzo; c) l’aver eseguito finanziamenti a favore della stessa societa’ senza poi recuperarne il relativo importo; d) l’aver distratto somme dalle casse sociali; e) l’aver venduto beni strumentali e attrezzature a societa’ terza senza riceverne il relativo prezzo; f) l’aver acquistato attrezzature estranee all’oggetto sociale;

IL GIUDICE

  rilevato che la societa’ fallita si trovava in condizione di scioglimento per la perdita del suo capitale alla data indicata dal curatore;

  rilevato che, al fine della corretta imputazione del danno ai soggetti responsabili, non e’ sufficiente l’allegazione del decremento patrimoniale verificatosi tra la data della perdita del capitale e la data in cui la societa’ sia stata dichiarata fallita o posta in liquidazione, e l’imputazione di detta differenza ai singoli amministratori che si siano succeduti nella gestione;

  rilevato infatti che le regole della causalita’ impongono di imputare agli organi gestori esclusivamente il decremento patrimoniale che sia dipendente dalla prosecuzione dell’attivita’ di impresa, escludendo costi e disutilita’ che comunque la societa’ avrebbe sopportato ove messa tempestivamente in liquidazione e gestita in termini conservativi;

  rilevato che la curatela non si e’ premurata di ricostruire il danno in tali termini, ne’ ha prodotto le scritture contabili ed il bilancio riclassificato in un’ottica liquidatoria, pur se da questa richiamato in atti;

  rilevato quanto ai singoli addebiti distrattivi: che non risultava alcun interesse della societa’ nel farsi garante di terzi mediante l’operazione di avallo e che pertanto il danno derivante dall’inadempienza del soggetto garantito era riconducibile ad un illegittimo atto gestorio degli amministratori in carica resisi colpevoli di esso; che la cessione delle partecipazioni sociali ad una societa’ terza, nonche’ la prestazione di finanziamenti a favore della medesima senza recuperare ne’ poter recuperare sia il prezzo della cessione sia i finanziamenti, stante la dimostrata incapienza della societa’ acquirente, rappresentava parimenti fonte di danno per la societa’ fallita; che i prelievi dalle casse sociali risultavano privi di giustificazione alcuna o comunque privi di allegazione a prova contraria (per asseriti compensi ad amministratori o pagamenti di spese gestionali) e dunque con effetto distrattivo del patrimonio sociale imputabile agli amministratori in carica; che altrettanto ingiustificata risultava la vendita di beni strumentali effettuata dagli amministratori a ridosso della dichiarazione di fallimento e senza incassarne il relativo prezzo;

  rilevato invece che, quanto all’acquisto di attrezzature estranee all’oggetto sociale della societa’, la curatela aveva errato nell’individuare l’imputabilita’ della condotta all’amministratore in carica ratione temporis, ne’ la curatela aveva indicato in quali termini differenti avrebbero dovuto risponderne gli altri amministratori convenuti;

  rilevato che la curatela non aveva dato prova circa la sussistenza di una continuativa attivita’ gestoria in capo al soggetto convenuto in giudizio quale amministratore di fatto;

HA RITENUTO

  di condannare gli amministratori al risarcimento dei danni da atti illeciti ciascuno per quanto di rispettiva ragione e comunque in via solidale fra loro, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, con condanna altresì alla rifusione delle spese di lite; 

  di rigettare la domanda attorea proposta nei confronti del convenuto ritenuto amministratore di fatto, con conseguente revoca del sequestro conservativo emesso nei suoi confronti ante causam e condanna della procedura attorea alla rifusione delle spese di lite a suo favore.

                                                                   (a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 03.09.2019