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OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI RICAVI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Tosi
Sent., 04.07.2018, n. 1370/2018

NEL CASO IN CUI

il socio di una s.r.l. chieda la condanna degli amministratori al risarcimento del danno ex art. 2476, co. 2, c.c., per la mancata contabilizzazione e la presumibile distrazione di ricavi

IL GIUDICE

rilevato che

- agli amministratori convenuti era formalmente delegata la gestione di specifici settori dell’attivita’ intrapresa;

- è stata occultata, ossia non contabilizzata, parte dei proventi dei settori delegati ai convenuti;

considerato che

- tale occultamento integra un’ipotesi di grave inadempimento dei poteri gestori degli amministratori, in violazione delle disposizioni fiscali, delle norme che impongono la veridicita’ del bilancio e la corretta tenuta delle scritture contabili;

- l’occultamento ha cagionato un danno alla societa’, perche’ la mancata contabilizzazione degli eventuali incassi equivale, per la societa’ stessa, alla loro distrazione;

HA RITENUTO

di accogliere la domanda del socio attore e condannare gli amministratori convenuti al risarcimento dei danni, in solido e nei confronti della societa’.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 09.03.2020