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OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI SCISSIONE. ONERI DI PROVA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. Liliana Guzzo (Pres.); Dott. Alessandra Ramon; Dott. Luca Boccuni (Rel.)
sent., 16.1.2019, n. 95/2019

NEL CASO IN CUI 

una societa’ si opponga al progetto di scissione di una spa sua debitrice allegando che il conferimento di parte del patrimonio di quest’ultima in altra societa’ avrebbe compromesso la possibilita’ di veder soddisfatto un proprio credito risultante da decreto ingiuntivo fondato su fatture 

IL GIUDICE

rilevato che

- il rimedio a favore dei creditori di paralizzare ex ante l’attuazione della scissione si concreta negli artt. 2506 ter e 2503 cc che statuiscono la responsabilita’ solidale delle societa’ risultanti dalla scissione per i debiti della scissa anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione nel registro imprese;

- l’attore non ha dato prova che il proprio credito fosse anteriore alla pubblicazione perche’ le fatture, dalle quali si sarebbe eventualmente potuto ricavare l’anteriorita’ del credito, per le quali era stato presentato il ricorso per d.i. (in data peraltro successiva alla predetta pubblicazione), non sono state prodotte;

- il creditore non ha prodotto nemmeno il progetto di scissione per cui non risulta provato che l’operazione di scissione avrebbe determinato una situazione di insufficienza patrimoniale della scissa o della beneficiaria a cui il credito sia stato trasferito, tale da compromettere il soddisfacimento del credito;

- il difetto di produzione documentale esclude anche che possa predicarsi la nullita’ della scissione in quanto non e’ dato sapere se il patrimonio conferito alla beneficiaria fosse o meno negativo

HA RITENUTO 

di rigettare la domanda.

                                                                                                         (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 16.10.2020