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DISTINTE GESTIONI NON CONSERVATIVE PORTANO A DISTINTE RESPONSABILITA'

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. Ramon; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 16.01.2019, n. 94/2019

NEL CASO IN CUI

          il fallimento di una s.r.l. convenga in giudizio gli amministratori della societa’ in bonis succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna, in via solidale o in subordine in via alternativa, al risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell’attivita’ caratteristica dopo la perdita del capitale sociale;

IL GIUDICE

          rilevato che la societa’ venne gestita da due amministratori in carica entrambi sino a marzo 2010, poi da un amministratore unico sino alla dichiarazione di fallimento;  

          ritenuto che non e’ consentito imputare un danno in modo indistinto a coloro che, in periodi diversi, si siano succeduti nella gestione dell’impresa;

          rilevato, quanto ai primi due amministratori, che

- secondo i bilanci agli atti, la s.r.l. perse il capitale sociale nell’esercizio 2007 e la perdita non venne meno nei successivi esercizi 2008-2010;

- l’accensione di un mutuo chirografario non servì a coprire le perdite, anzi aggravo’ l’esposizione passiva;

- l’assemblea dei soci non provvide a ricostituire il capitale sociale;

- la societa’ prosegui’ nell’attivita’ caratteristica senza essere messa in liquidazione, come risulta dai ricavi per vendite e dai costi di produzione registrati negli esercizi 2008-2010;

- il danno va liquidato con il criterio sintetico della differenza dei netti patrimoniali, dunque la perdita patrimoniale incrementale imputabile alla gestione dei primi due amministratori e’ pari a € 379.087,00=;

          rilevato invece, quanto all’amministratore unico successivo, che

- non si preoccupo’ di redigere bilanci e neppure consegno’ al curatore la contabilita’ ricevuta;

- pertanto, la prova della prosecuzione dell’attività di rischio e del danno conseguente può ricavarsi dal passivo fallimentare, che risulta essersi incrementato rispetto al passivo registrato fino alla permanenza in carica dei precedenti due amministratori ad € 555.554,94=, potendosi cosi’ addebitare in via equitativa all’amministratore unico un danno pari a € 175.816,00=;

HA RITENUTO

          di condannare i due amministratori, in solido tra loro, al pagamento di € 379.087,00=, oltre rivalutazione e interessi;

          di condannare l’amministratore unico al pagamento di € 175.816,00=, oltre rivalutazione e interessi;

          di condannare i due amministratori, in solido tra loro, a rifondere all’Erario le spese di lite, liquidate in € 3.447,66= per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito ed accessori di legge;

          di condannare l’amministratore unico a rifondere in favore all’Erario le spese di lite, liquidate in € 2.423,83= per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito ed accessori di legge;

          di porre a definitivo carico dei convenuti, per la quota di un terzo ciascuno, quanto liquidato in favore del CTU in corso di lite.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 11.11.2020