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PAGAMENTI PREFERENZIALI E LESIONE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM: PRESUPPOSTI DELL'AZIONE RISARCITORIA PROMOSSA DALLA CURATELA FALLIMENTARE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres.), dott.ssa L. Tosi, dott.ssa A. Ramon (Rel.)
sent., 30.01.2019, n. 201/2019

 

NEL CASO IN CUI 

  il curatore del fallimento di una srl in liquidazione abbia agito nei confronti degli ex amministratori chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno da lesione della par condicio creditorum, derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dalla societa’ decotta, e i convenuti siano rimasti contumaci 

IL GIUDICE 

  rilevato, quanto alla legittimazione ad agire della curatela (riconosciuta dalle Sezioni Unite della Cassazione), come tale domanda risarcitoria presupponga che, per effetto del pagamento preferenziale effettuato dalla societa’ in dissesto, sia stato ridotto il patrimonio sociale posto a garanzia del ceto creditorio, (soprattutto) in vista della imminente apertura di una procedura concorsuale, con conseguente responsabilita’ degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l. fall.;

  rilevato che il danno arrecato dal pagamento preferenziale al patrimonio sociale e’ direttamente proporzionale alla falcidia fallimentare che il relativo credito avrebbe subito;

  rilevato, in particolare, che questa voce di danno deve essere valutata e quantificata in considerazione della riduzione del patrimonio sociale causata dall’inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi di conservazione posti a tutela della par condicio creditorum (richiamando, sul punto, l’orientamento della Suprema Corte);

  rilevato che, nel caso concreto, risultava documentalmente provata l’esecuzione di pagamenti preferenziali da parte della societa’ decotta, ma non era stata allegata, ne’ dimostrata, dalla curatela la sussistenza e l’ammontare del danno a essi conseguente, pari alla differenza tra il pagamento preferenziale eseguito e l’importo che sarebbe stato riconosciuto, in sede fallimentare, al creditore favorito (secondo quanto statuito dalla recente giurisprudenza di merito);

HA RITENUTO 

  di rigettare la domanda attorea, precisando che nulla era dovuto in punto spese, stante la contumacia dei convenuti.

 

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 11.12.2020