PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 L. FALL.
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan (Rel.)
sent., 31/01/2019, n. 225/2019
NEL CASO IN CUI
gli amministratori e sindaci convenuti in giudizio ex art. 146 l. fall. dal fallimento di una srl eccepiscano l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa nei loro confronti
IL GIUDICE
- rilevato che l'azione di responsabilita’, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in se’ le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cc e dall'art. 2394 cc a favore, rispettivamente, della societa’ e dei creditori sociali, le quali, tuttavia, rimangono distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, sotto i profili della distribuzione dell'onere della prova, dei criteri di determinazione dei danni risarcibili e del regime di decorrenza del termine di prescrizione;
- ritenuto che, ai sensi dell’art. 2393, comma 4, cc, l’azione sociale di responsabilita’ promossa nei confronti degli amministratori si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’organo gestorio, il quale, nel caso di specie e’ rimasto in carica sino alla declaratoria di fallimento;
- rilevato che, con riguardo all’azione sociale di responsabilita’ nei confronti dei sindaci, non si applicano gli artt. 2393, comma 4, e 2941 n. 7 cc, aventi carattere eccezionale in quanto derogatori al principio generale di cui all’art. 2935 cc secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere; dunque, nel caso di specie, trova applicazione il predetto principio generale, per cui il diritto al risarcimento del danno sorge dal momento in cui il danno si sia verificato ovvero dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della societa’;
- rilevato che, quanto all’azione di responsabilita’ dei creditori sociali, il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, con presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento;
- ritenuto che la presentazione di domanda di ammissione a procedura di concordato preventivo, da parte della società poi fallita, costituisce oggettivo indice della situazione di incapienza patrimoniale, conoscibile dai creditori sin dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;
HA RITENUTO
- di dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione dei creditori sociali promossa nei confronti degli amministratori, nonche’ dell’azione sociale e dei creditori sociali nei confronti dei sindaci, con condanna del fallimento alla rifusione delle spese legali, in favore dei convenuti e delle compagnie assicuratrici terze chiamate;
- di rigettare l’eccezione di prescrizione dell’azione sociale di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, disponendo, con distinta ordinanza, la separazione delle domande proposte dalla curatela nei confronti degli amministratori da quelle formulate nei confronti dei sindaci e terze chiamate e la prosecuzione della causa limitatamente all’azione sociale di responsabilita’ nei confronti degli amministratori.
(a cura di Barbara Baessato)
Inserito il 30.12.2020
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