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NULLITA' DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: TARDIVITA' DELLA RELATIVA ECCEZIONE E SANATORIA

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Tosi (Pres. est.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 27.03.2019, n. 646/2019

NEL CASO IN CUI 

  il fallimento abbia agito ai sensi degli artt. 2476 cc e 146 l. fall. nei confronti dell’(ex) amministratore unico della s.r.l. e la causa sia stata istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio rispetto alla quale il convenuto ha sollevato eccezione di nullita’, contestando pero’ del tutto genericamente l’impiego da parte del perito di documenti in disponibilita’ del solo fallimento attore; 

IL GIUDICE 

  rilevato, preliminarmente, che la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio sussiste solo nella ipotesi di violazione del principio del contraddittorio, e quindi per i casi in cui il CTU non renda conoscibile ai CTP gli elementi impiegati ovvero utilizzi documenti non prodotti in giudizio al di fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 194 cpc);

  rilevato che, nel caso di specie, il CTU aveva utilizzato solamente documenti depositati in causa, consultandoli anche mediante l’impiego di una pen drive messa a disposizione del fallimento attore, ma alla presenza dei CTP, per cui non c’era stata lesione del contraddittorio; 

  rilevato che, trattandosi di nullita’ c.d. relativa, questa deve essere fatta valere nel primo atto difensivo successivo al deposito della perizia e che, sotto questo profilo, l’eccezione sollevata dal convenuto va considerata tempestiva;

  rilevato, tuttavia, che la predetta nullita’ deve ritenersi sanata la’ dove la relativa eccezione, tempestivamente sollevata e non accolta, non sia stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (richiamando, sul punto, l’orientamento della Suprema Corte);

  rilevato, infine, che, nel caso concreto, la eccezione di nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, della quale era stata disposta la parziale rinnovazione, era stata (genericamente) riproposta dal convenuto solo in comparsa conclusionale, essendosi di contro limitato, in sede di precisazione delle conclusioni, a chiedere la convocazione del CTU a chiarimenti;

HA RITENUTO 

  di rigettare l’eccezione di nullita’ sollevata da parte convenuta.

 

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 09.03.2021