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AZIONE REVOCATORIA E PARTECIPATIO FRAUDIS DEL TERZO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Tosi (Pres. est.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 27.03.2019, n. 646/2019

NEL CASO IN CUI

il fallimento abbia agito ai sensi degli artt. 2476 cc e 146 l. fall. nei confronti dell’(ex) amministratore unico della s.r.l., chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc degli atti dispositivi posti in essere dal convenuto in danno al ceto creditorio 

IL GIUDICE

  accertata la responsabilita’ dell’(ex) amministratore nella causazione dei danni lamentati dal Fallimento attore;

  rilevato che il credito risarcitorio quantificato a mezzo consulenza tecnica d’ufficio era sorto prima dell’apertura della procedura concorsuale, e che tale credito era quindi noto al convenuto, il quale, nel frattempo, aveva posto in essere atti dispositivi dolosamente preordinati a sottrarre il proprio patrimonio alla soddisfazione del ceto creditorio;

  rilevato, quanto alla partecipatio fraudis del terzo, che lo stato soggettivo di quest’ultimo e’ irrilevante ai fini della revocatoria degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere dal debitore (nel caso concreto, fondo patrimoniale e trust), trattandosi di atti che non prevedono una controprestazione a carico del beneficiario (richiamando sul punto l’orientamento della Suprema Corte);

  rilevato che, con riguardo agli atti dispositivi a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo puo’ essere provata in via presuntiva;

  rilevato che, nel caso concreto, il convenuto aveva ceduto alle figlie, al mero valore nominale e senza neppure dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo della cessione, le quote da lui detenute in altra societa’;

  rilevata, infine, la genericita', sul punto, delle difese dei convenuti; 

HA RITENUTO 

  di accogliere le domande attoree, dichiarando la inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dal convenuto, con condanna di quest’ultimo (e dei terzi acquirenti convenuti) alla rifusione delle spese di lite.

(a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 09.03.2021