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LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, LA DETERMINAZIONE E PROVA DEL DANNO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr. L. Boccuni (Pres.); dr.ssa C. Campagner; dr.ssa L. Torresan
Sent., 08.05.2019 n. 980/2019

NEL CASO IN CUI

La Curatela agisca nei confronti degli amministratori per ottenere la condanna solidale degli stessi al risarcimento del danno derivante: dalla gestione dell’attività d’impresa svolta in un’ottica non meramente conservativa fino alla declaratoria di insolvenza, dal mancato adempimento all’obbligo di astenersi dall’assumere nuovi rischi d’impresa, nonché di mettere in liquidazione la societa’ medesima

IL GIUDICE

rilevato che:

- l’aggravamento dell’insufficienza patrimoniale deve essere adeguatamente provata dal curatore fallimentare che abbia a disposizione la documentazione contabile da cui poter dedurre la prosecuzione dell’attivita’ di rischio;

- salva prova di diverso danno, esso si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente alla data del fallimento ed il patrimonio netto alla data di scioglimento della societa’;

- il criterio di determinazione e prova del danno richiede di escludere dalla differenza dei netti patrimoniali tutti quei costi e quelle disutilità che la societa’ avrebbe comunque sostenuto anche se tempestivamente posta in liquidazione e senza che nessuna attivita’ non meramente conservativa fosse stata compiuta;

- il CTU non ha potuto individuare i costi insopprimibili e le disutilita’ da detrarre dalla perdita patrimoniale incrementale in ragione del difetto di produzione documentale;

- non è consentito quantificare il danno in termini equitativi, operandosi eventualmente una riduzione percentuale della differenza tra i netti a titolo di costi insopprimibili

HA RITENUTO

di rigettare la domanda di risarcimento proposta dal Fallimento nei confronti degli amministratori.

(a cura di Martina Savegnago)

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Inserito il 17.03.2021