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VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI GESTIONE MERAMENTE CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA': DETERMINAZIONE DEL DANNO SECONDO IL CRITERIO DELLA DIFFERENZA DEI NETTI PATRIMONIALI.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres. Rel.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 17.05.2019, n. 1073/2019

NEL CASO IN CUI

  il Curatore del Fallimento di una srl chieda la condanna ex art. 146 l. fall. dell’amministratore della societa' fallita al risarcimento dei danni conseguenti a) alla violazione dell’obbligo di limitare l’attivita' gestoria alla sola conservazione dell’integrita' del patrimonio sociale, una volta verificatasi la causa di scioglimento della societa' per perdita del capitale, a norma dell’art. 2486 cc e (b) ad una condotta illecita di carattere dissipativo concretatasi in maggiori esborsi sostenuti dalla societa' rispetto a quanto la stessa avrebbe dovuto pagare correttamente per l’esecuzione di alcune opere di appalto,

IL GIUDICE

  rilevato, quanto alla pretesa sub a), che dalla documentazione prodotta in causa risultava smentita l’asserzione del fallimento secondo cui la societa' sarebbe stata gestita in continuita' aziendale per tutto il periodo di interesse e fino alla declaratoria del suo fallimento, cosi' mancando il presupposto primo per addebitare, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, la perdita patrimoniale incrementale verificatasi tra la data in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento ed il fallimento;

 rilevato, inoltre, sempre con quanto alla pretesa sub a), che l’accertamento e la quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, anche alla luce del riformato art. 2486 cc, richiede l’individuazione dei costi insopprimibili e delle disutilita' da detrarre dalla perdita patrimoniale incrementale in quanto elementi del passivo ineliminabili anche in caso di tempestiva messa in liquidazione dell’impresa, mentre nel caso di specie, non avendo la curatela prodotto la documentazione contabile per ricostruire dette poste di costo non imputabili agli amministratori, la differenza dei netti patrimoniali ricostruita dal fallimento non risultava attendibile quale prova del credito risarcitorio vantato dalla curatela;

  rilevato, quanto alla pretesa sub b), che in modo del tutto negligente l’amministratore aveva consentito che la societa' corrispondesse, per l’esecuzione di opere di appalto, esborsi maggiori di quelli dovuti secondo le previsioni contrattuali

HA RITENUTO

 di rigettare la richiesta risarcitoria del fallimento conseguente alla dedotta violazione dell’obbligo di gestione conservativa dell’attivita' in presenza di una causa di scioglimento, in difetto di prova precisa del credito risarcitorio, nonche' in difetto di possibilita' di imputare all’amministratore convenuto in termini causali la differenza dei netti patrimoniali e di accogliere la sola domanda risarcitoria conseguente all’accertata condotta dissipativa.

(a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 23.04.2021