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PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 206 L. FALL.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 10.05.2019, n.1007/2019

 

NEL CASO IN CUI

  gli amministratori e i sindaci convenuti in giudizio ex art. 206 l. fall. dal commissario liquidatore di una scarl, eccepiscano l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilita' promossa nei loro confronti

IL GIUDICE

  ritenuto preliminarmente che l’autorizzazione ad esperire l’azione contenuta nel decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa individua il periodo censurabile nel solo quinquennio antecedente a tale declaratoria;

  ritenuto che alle societa' cooperative, anche prima della riforma di cui al D. lgs. n. 6/2003, si applicano le norme previste per le spa che l’azione ex art. 206 l. fall. ha gli stessi contenuti di quella ex art. 146 l. fall.;

  ritenuto che l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori si prescrive ai sensi dell’art. 2393, comma 4, cc, norma che convive nell’ordinamento con il disposto degli artt. 2949 e 2941 n.7) cc,  nel termine di cinque anni dalla cessazione dalla carica, e che gli amministratori sono rimasti in carica sino alla declaratoria di liquidazione coatta amministrativa;

  ritenuto con riguardo all’azione sociale di responsabilita' contro i sindaci, che non si applica ne' il disposto dell’art. 2941 n.7) cc ne' il disposto dell’art. 2393, comma 4, cc, e che  pertanto la prescrizione quinquennale inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto puo' essere fatto valere e quindi anche prima della messa in l.c.a. della societa' ove il danno si sia manifestato anteriormente;

  ritenuto, quanto all’azione di responsabilita' dei creditori sociali ex art. 2394 cc, che il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui sia percepibile all’esterno il venire meno della c.d. garanzia patrimoniale generica,  che nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, coincide con la messa in l.c.a. della societa';

  ritenuto che nel caso in esame la prescrizione e' stata interrotta dalla notifica dell’atto di citazione relativo ad un precedente giudizio, interrotto e non riassunto, che ha avuto effetto nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi dell’art. 1310, comma 1, cc e che ha riguardato tutti gli addebiti di cui al presente giudizio;

  ritenuto che nel caso in esame, in relazione ai sindaci, la prescrizione e' ntervenuta;

  ritenuto, nel merito, che per  parte degli addebiti per i quali l’azione esercitata e' assistita dal relativo potere non e' stata fornita prova del danno;

HA RITENUTO

  di accogliere solo parte delle domande promosse contro gli amministratori,  rigettando le altre.

 (a cura di Sabrina Fattore)                    

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Inserito il 05.05.2021