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AZIONE RISARCITORIA DEL CREDITORE SOCIALE VERSO GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 2476, COMMA 6, CC.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres.); dott. C. Campagner (Rel.) dott.ssa L. Torresan
sent., 26.04.2019, n. 881/2019

NEL CASO IN CUI

  l’attore agisca in giudizio, chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilita’ e, conseguentemente, condannare l’amministratore della societa’, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cc, per il danno direttamente cagionato al medesimo, quale creditore sociale, per effetto della condotta asseritamente illecita dell’amministratore, posta in essere nel contesto dell’attivita’ gestoria;

IL GIUDICE

  ritenuto che la responsabilita’ ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cc, sostanzialmente equivalente all’art. 2395 cc, abbia connotati evidentemente extracontrattuali e si ponga in un rapporto di species a genus, rispetto alla generale responsabilita’ aquiliana di cui all’art. 2043 cc;

  ritenuto che la risarcibilita’ del danno presupponga un fatto illecito dell’amministratore, consistente nella condotta dolosa o colposa di costui e la sussistenza di un nesso di causalita' tra la condotta e l’evento dannoso, dovendo ciascuno di tali presupposti essere provato in giudizio da parte attrice;

  ritenuto che l’art. 2476, comma 6, cc sia applicabile solo quando la violazione del diritto individuale sia in rapporto causale con l’azione dell’amministratore, ossia il danno individuale debba costituire il risultato della violazione di un obbligo giuridico, che pone all’amministratore un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato;

  ritenuto che l’attore non abbia fornito alcuna prova del nesso eziologico, materiale e giuridico tra la condotta dell’amministratore e il danno asseritamente patito;

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda attorea

(a cura di Alberto Crivellaro)

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Inserito il 10.05.2021