CESSIONE DELLE QUOTE E PATTO DI NON CONCORRENZA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAsent., 28.06.2019 n. 1463/2019
dr.ssa Lina Tosi (Pres. Rel.); dr.ssa Alessandra Ramon; dr.ssa Lisa Torresan
NEL CASO IN CUI
La societa’ attrice Srl agisca per sentire dichiarare l’inadempimento ad un patto di non concorrenza inserito in un contratto preliminare di cessione quote a contenuto complesso volto a regolare la fuoriuscita dei soci della societa’ cedente dalle cariche sociali e dai rapporti di lavoro
IL GIUDICE
osservato che:
- l’attivita’ concorrenziale lamentata e’ un’attivita’ di lavoro dipendente svolta da parte del convenuto il quale, dipendente della societa’ attrice, ha cessato tale rapporto in omaggio alle pattuizioni intervenute;
- nell’accordo inziale era previsto un patto di non concorrenza quale punto sostanziale dell’intesa
- gli accordi successivi alla iniziale pattuizione non includono specificamente fra le attivita’ vietate quella di lavoro dipendente e il patto di non concorrenza non ha trovato trasfusione nel verbale di conciliazione relativo al rapporto di lavoro;
- l’art. 2125 cc sancisce la nullita’ del patto di non concorrenza stipulato con il dipendente per il tempo successivo alla cessazione del rapporto laddove non e’ contenuto entro limiti determinati di tempo, oggetto e luogo, e se non include un corrispettivo;
- si verificherebbe la elusione delle previsioni dell’art.2125 cc. ove si intendesse che il convenuto, in qualita’ di socio cedente le quote, possa essersi vincolato ad un obbligo di non concorrenza anche quale dipendente in forza di pattuizione priva dei requisiti prescritti dalla norma;
HA RITENUTO
di rigettare la domanda in quanto non e’ dato rinvenire un patto di non concorrenza esteso al divieto di svolgere attività di lavoro dipendente in imprese concorrenti.
(a cura di Mario Furno)
Inserito il 23.07.2021 Normativa; cc 2125
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