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AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO EX ART. 2395 CC. E PROVA DEL DANNO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
sent., 29.06.2019 n. 1488/2019
dr.ssa Liliana Guzzo (Pres.); dr.ssa Alessandra Ramon (Giudice Rel. Est.); dr. Luca Boccuni

NEL CASO IN CUI

I soci di una societa’ cooperativa in liquidazione coatta amministrativa agiscano nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 cc, ritenendoli responsabili di gravi inadempienze nella gestione, e chiedendo il risarcimento del danno derivante dai conferimenti effettuati

IL GIUDICE

rilevato che:

- i soci, come i terzi, sono legittimati, anche dopo il fallimento di una societa’, all’esperimento dell’azione ex art. 2395 cc per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi e colposi compiuti dall’amministratore, solo se siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato;

- l’azione ex art. 2395 non e’ azione di massa e quindi la stessa non si trasmette al Curatore o Commissario Liquidatore in caso di insolvenza della societa’ ostandovi il principio di cui all’art. 81 cpc;

- con riguardo alla domanda relativa al danno corrispondente ai conferimenti effettuati, gli attori fondano la propria pretesa sul dolo degli amministratori che avrebbero sottoposto all’assemblea un bilancio diverso da quello depositato poi presso il Registro delle Imprese;

- gli attori, tuttavia, non deducono che la societa’ fosse in ottime condizioni ne’ che gli amministratori avessero dolosamente indotto i soci a ritenere che la societa’ fosse in perdita per indurli ad effettuare i versamenti;

- il bilancio effettivamente depositato da’ atto della perdita nella misura indicata nel corso dell’assemblea;

HA RITENUTO

di respingere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei soci attori, in quanto l’azione ex art. 2395 cc non si trasmette al Curatore o Commissario Liquidatore in caso di insolvenza della societa’;

di respingere la domanda svolta ex art. 2395 cc in quanto non puo’ ipotizzarsi alcun nesso causale tra il comportamento degli amministratori e le effettuazioni dei versamenti.

(a cura di Martina Savegnago)

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Inserito il 23.07.2021