Menu
Novità:

Indici

CREDITO DEL SOCIO RISULTANTE DA PIANO DI RIPARTO DI SRL IN LIQUIDAZIONE AZIONATO IN VIA MONITORIA E OPPOSIZIONE DEL SOCIO E LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' PER ASSERITO FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa A.Ramon (Pres. Rel.); dr.ssa C. Campagner; dr.ssa L. Torresan
sent., 28.06.2019 n. 1442/2019

NEL CASO IN CUI

  in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di srl in liquidazione relativamente ad un credito risultante dal progetto di riparto nei confronti di altro socio, anche liquidatore della societa’, l’opponente assuma di non essere debitore della societa’ in virtu’ del titolo azionato, avendo a suo tempo erogato un finanziamento soci alla societa’, solo parzialmente rimborsatogli con la somma trattenuta all’atto della riscossione di un credito IVA della societa’ operato quale liquidatore

IL GIUDICE

  • rilevato che il creditore opposto (attore in senso sostanziale) ha azionato il credito come risultante dal progetto di riparto sottoscritto dal debitore opponente quale liquidatore della societa’, dando così prova del fatto costitutivo della pretesa azionata;
  • rilevato altresi’ che l’assemblea straordinaria della societa’ aveva autorizzato il liquidatore alla riscossione di un credito IVA anche dopo l’estinzione della societa’, con obbligo del liquidatore di versare ai soci, una volta riscosso il credito, quanto di loro spettanza;
  • rilevato che manca la prova del versamento a titolo di finanziamento da parte del socio e liquidatore, ne’ sono da considerarsi tali gli assegni circolari prodotti, i quali non indicano il fornitore della provvista e il cui importo totale neppure coincide con quello invocato dall’opponente; ne’ puo’ essere accolta la richiesta dell’opponente di ordine alla Banca di esibizione della documentazione relativa alle operazioni sul conto corrente, posto che la documentazione stessa non puo’ che essere nella disponibilita’ dell’opponente stesso;
  • rilevato altresi’ che non tutti i finanziamenti dei soci sono rimborsabili: mentre infatti i prestiti danno diritto, a determinate condizioni, al rimborso, i versamenti sono invece effettuati per far fronte ad esigenze di capitale di rischio, ovvero a costituire fondi destinati a ripianare eventuali perdite e si caratterizzano per la mancanza di un obbligo di restituzione, conferendo al socio che li ha effettuati, in caso di scioglimento, solo il diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo ove questo sussista una volta soddisfatti tutti i creditori sociali;   
  • rilevato che secondo la giurisprudenza sia di legittimita’ che di merito la prova che il versamento eseguito dal socio sia stato effettuato per un titolo che giustifichi la sua restituzione deve essere tratta non dalla denominazione con cui il versamento è registrato nella contabilita’, ma dall’effettiva volonta’ delle parti e dagli interessi che vi sono sottesi (cosi’ ex multis: Cass. 23.02.2012, n. 2758 e Cass., 24.07.2007, n. 16393);
  • rilevato che, nella specie: a) lo stesso opponente nel capitolo di prova per testi deduce essere stato il versamento effettuato “affinche’ la societa’ ripianasse le perdite”; b) lo stato di scioglimento deliberato molti anni prima stride con un versamento in conto futuro aumento di capitale quando le operazioni di liquidazione erano ormai prossime alla chiusura della societa’; c) la sottoscrizione poi del piano di riparto con l’obbligo di restituzione al socio dell’importo azionato monitoriamente comporta implicita rinunzia al diritto alla restituzione;  

HA RITENUTO

  l’opposizione infondata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Imprese.

 (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

 

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 21.09.2021