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NULLITA' DELLA TRANSAZIONE EX ART. 2476, QUINTO COMMA, CC

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 21.05.2019, n. 1095/2019
dott.ssa L. Tosi (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel. Est.), dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

  una societa’ agisca nei confronti dell’(ex) amministratore della incorporata lamentando l’inadempimento dell’accordo transattivo a suo tempo da costui concluso con quest’ultima, e il convenuto, costituendosi, eccepisca la nullita’ della transazione stipulata in assenza della preventiva decisione dei soci di cui all’art. 2476, quinto comma, c.c.

IL GIUDICE

  rilevato che i limiti previsti dalla legge al potere di transigere l’azione di responsabilita’ sono a posti a tutela di coloro ai quali, per effetto della transazione, viene precluso l’esercizio di tale azione;

  rilevato che la norma in questione trova applicazione anche con riguardo ad atti transattivi stipulati al fine di prevenire l’insorgenza di una lite;

  rilevato che la decisione dei soci di cui all’art. 2476, quinto comma, c.c., rappresenta l’unica e inderogabile forma di espressione della volonta’ sociale, e che, di conseguenza, gli atti dispositivi dell’azione di responsabilita’ posti in essere dagli amministratori in difetto di tale preventiva decisione, e dunque del potere di rappresentanza che attraverso tale decisione viene loro conferito per la stipula dell’atto transattivo, sono affetti da nullita’ assoluta ex art. 1418, primo comma, c.c. (richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale applicabile anche a fatti successivi alla riforma del diritto societario, in considerazione della attuale uniformita’ della disciplina dettata, rispettivamente per la spa e la srl, dagli artt. 2393 e 2476 c.c.);

  rilevato, infine, come, anche la’ dove l’atto di transazione stipulato dagli amministratori privi del potere di rappresentanza della societa’ si possa considerare affetto da inefficacia relativa ex artt. 1398 e 1399 c.c. (richiamando l’opinione dottrinale sul punto), la sua ratifica richieda comunque un’apposita decisione dei soci, che nel caso concreto non era stata assunta;

HA RITENUTO

  di dichiarare la nullita’ della transazione rigettando per l’effetto le domande attoree, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

(a cura di Alessia De Pra)

 

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Inserito il 28.10.2021