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DOMANDE PROSEGUIBILI CONTRO LA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. Ramon; dott. L. Boccuni (Rel.)
Sent. 5.6.2019, n. 1225/2019

NEL CASO IN CUI

durante un giudizio a cognizione ordinaria, la banca convenuta venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e parte attrice, riassunto il processo nei confronti della procedura liquidativa, riproponga le seguenti domande:

a) accertamento e dichiarazione di nullita’ o, in subordine, pronuncia di annullamento o risoluzione dei contratti stipulati con la banca in bonis (finanziamento e successivo acquisto di partecipazioni nella finanziatrice, c.d. “operazioni baciate”) e, per l’effetto, accertamento negativo del credito della procedura;

b) condanna della procedura al risarcimento del danno per responsabilita’ precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale;

IL GIUDICE

rilevato che parte attrice

- con la domanda sub a) mira a liberarsi dagli obblighi derivanti dal finanziamento, ma mira anche alla compensazione di crediti contrapposti (il credito della banca alla restituzione del capitale mutuato, da un lato, e il credito di parte attrice alla ripetizione del prezzo delle azioni, dall’altro lato);

- con la domanda sub b) chiede l’accertamento di un credito nei confronti della procedura;

considerato che

- in sede di cognizione ordinaria, sono procedibili o proseguibili nei confronti della procedura di l.c.a. solamente le domande non funzionali all’accertamento di crediti verso la procedura;

- sono quindi proseguibili le domande di accertamento negativo di crediti della procedura, anche ove l’insussistenza del credito dipenda da invalidita’ o risoluzione del contratto;

- nell’ambito di un giudizio ordinario, la compensazione puo’ essere spesa solamente come eccezione a una domanda proposta dalla procedura concorsuale;

HA RITENUTO

di dichiarare improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dall’attrice nei confronti della banca in l.c.a.;

di dichiarare, inoltre, improseguibili le domande di accertamento di crediti vantati dall’attrice a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;

di rimettere la causa in istruttoria sulle altre domande, mandando al definitivo la pronuncia sulle spese.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 21.12.2021