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L.C.A.: PROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE AZIONATE IN SEDE DI COGNIZIONE ORDINARIA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
sent., 04.06.2019, n. 1205/2019
dott.ssa L. Tosi (Pres. est.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

la banca convenuta dinanzi al Tribunale ordinario sia, in corso di causa, posta in l.c.a. ed eccepisca l’improcedibilita’ delle domande svolte nei suoi confronti, rivolte, una, ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito da essa vantato nei confronti dell’ attore e, un’altra, all’accertamento positivo di un diritto risarcitorio in capo a quest’ultimo, 

IL GIUDICE 

Rilevato che:

- le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario verso una società che nel corso del giudizio viene posta in l.c.a. vanno dichiarate improseguibili perche’ i creditori dell’istituto in l.c.a. devono sottostare alla procedura di verificazione dei crediti nella fase di formazione dello stato passivo;

- viceversa la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal debitore della banca ormai in liquidazione non troverebbe mai risposta nell’ambito della procedura, permanendo cosi’ la giurisdizione del giudice adito

 HA RITENUTO 

di dichiarare improseguibile la domanda di accertamento del credito verso la banca in l.c.a.;

di rimettere con separata ordinanza la causa sul ruolo per la domanda di accertamento della inesistenza del debito verso la procedura.

 

(a cura di Giulio De Nicola)

 

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Inserito il 21.12.2021