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BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NULLITA' SIMULAZIONE ANNULLABILITA' DI CONTRATTI - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - PROCEDIBILITA' - COMPETENZA

Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (PRES. Rel.); dott.ssa A.Ramon; dott.ssa L. Torresan
sent., 02.07.2019, n. 1531/2019

NEL CASO IN CUI

una parte domandi in via ordinaria nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa la declaratoria di nullità e/o simulazione o annullamento di contratti di finanziamento collegati alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni proprie della banca, chiedendo altresì, previa compensazione  di eventuali crediti reciproci delle parti, l’accertamento negativo del debito derivante da tale finanziamento, nonche' la condanna della banca al  risarcimento del danno, e la banca eccepisca l’inammissibilita'/improcedibilita' delle domande nonche' l’incompetenza del tribunale adito ai sensi dell’art. 83 T.U.B.

IL GIUDICE

rilevato che l’inammissibilita’/improcedibilita’ delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all’accertamento di un credito, restitutorio o risarcitorio,  verso l’impresa in liquidazione, le quali, incidendo sulla individuazione del passivo, devono essere fatte valere solo in via concorsuale;

rilevato, invece, che devono ritenersi procedibili/proseguibili le domande di accertamento e costitutive qualora finalizzate unicamente a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso l’impresa bancaria sottoposta alla liquidazione coatta;

rilevato che, alla luce della previsione di cui all’art. 56, primo comma, L.F.,  richiamato dall’art. 83 comma terzo, bis T.U.B., non e' proseguibile la pretesa di compensazione, atteso che la compensazione e' ammissibile solo in forma di eccezione, al fine di paralizzare una  pretesa di pagamento della procedura, pretesa che nel caso di specie la banca non ha fatto valere in questo giudizio;

rilevato che, con riferimento alle domande proseguibili,  non può essere accolta l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca ai sensi dell’art. 83, comma terzo, T.U.B.,  giacché tali domande non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa;

HA RITENUTO

di dichiarare improseguibile la domande attorea di risarcimento del danno e la richiesta di compensazione, rimettendo la causa in istruttoria solo per le domande funzionali all’accertamento negativo di crediti della banca.

 (a cura di avv. Sabrina Fattore)     

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Inserito il 04.03.2022