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PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA CONTRO BANCA IN LIQUIDAZIONE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa - sent., 15.05.2019, n. 1033/2019 - dott.ssa Liliana Guzzo (Pres.); dott.ssa Chiara Campagner (Giudice Rel.); dott.ssa Lina Tosi

NEL CASO IN CUI

 

-          l’attore agisca in giudizio allegando di aver ottenuto un finanziamento bancario a condizione di assumere la qualifica di socio dell’Istituto di credito e chiedendo: la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell’art. 2358 c.c.; la risoluzione del contratto per grave inadempimento (ex art. 1453 c.c.); l’annullamento del contratto per vizio del consenso ex art. 1439 c.c.; l’accertamento della qualità di non socio della banca in capo all’attore con condanna della stessa al pagamento ex art. 2033 c.c. della somma versata per l’acquisto delle azioni; l’accertamento della violazione del dovere generale di buona fede in capo all’istituto di credito con condanna al risarcimento del danno;

-          tra l’iscrizione della causa a ruolo e la prima udienza la convenuta venga sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

 

IL GIUDICE

 

rilevato che:

-          ai sensi degli artt. 83 e ss. del T.U.B. in materia di domande promosse contro banche in liquidazione coatta amministrativa, devono ritenersi improcedibili in sede ordinaria, in quanto devolute al Giudice della liquidazione, non solo le azioni di ripetizione e condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive ad esse strumentali, poiché finalizzate all’insinuazione al passivo del relativo credito;

-          la ratio dell’art. 83, terzo comma, T.U.B. è quella di devolvere al Giudice della procedura l’accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum, nonché di tutti gli antecedenti logico-giuridici che ne costituiscono il presupposto;

-          il discrimen tra procedibilità o meno della domanda passa per l’esame del bene della vita che la parte intende ottenere: solo se le domande di accertamento o costitutive perseguono scopi diversi ed ultronei rispetto all’accertamento del passivo fallimentare e quindi esorbitanti rispetto ai poteri del Giudice della procedura, esse sono procedibili se proposte avanti al giudice ordinario;

-          le domande di parte attrice erano tutte finalizzate all’ottenimento di una sentenza di condanna al pagamento della Banca e quindi strumentali all’insinuazione al passivo del relativo credito;

 

 

HA RITENUTO

 

Di dichiarare l’improseguibilità del giudizio.

 

(a cura di Matteo De Poli)

 

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Inserito il 11.03.2022