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PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA CONTRO BANCA IN LIQUIDAZIONE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa - 15.05.2019, n. 1034/2019 - dott.ssa Liliana Guzzo (Pres.); dott.ssa Chiara Campagner (Giudice Rel.); dott.ssa Lina Tosi.

NEL CASO IN CUI

-         l’attore agisca in giudizio nei confronti di un istituto di credito chiedendo di: dichiarare la nullità di contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli per difetto della necessaria forma scritta; accertare il grave inadempimento della bancadelle obbligazioni a suo carico, dichiarando la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condannando alla restituzione delle somme versate in forza del medesimo; dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta e, per l’effetto, condannarla al risarcimento del danno pari alle somme investite dall’attore;

-         nel corso del giudizio la Banca venga sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

 

IL GIUDICE

Rilevato che:

-         ai sensi degli artt. 83 e ss. del T.U.B. in materia di domande promosse contro banche in liquidazione coatta amministrativa, devono ritenersi improcedibili in sede ordinaria, in quanto devolute al Giudice della liquidazione, non solo le azioni di ripetizione e condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive ad esse strumentali, poiché finalizzate all’insinuazione al passivo del relativo credito;

-         la ratio dell’art. 83, terzo comma, T.U.B. è quella di devolvere al Giudice della procedura l’accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum, nonché di tutti gli antecedenti logico-giuridici che ne costituiscono il presupposto;

-          il discrimen tra procedibilità o meno della domanda passa per l’esame del bene della vita che la parte intende ottenere: solo se le domande di accertamento o costitutive perseguono scopi diversi ed ultronei rispetto all’accertamento del passivo fallimentare e quindi esorbitanti rispetto ai poteri del Giudice della procedura, esse sono procedibili se proposte avanti al giudice ordinario;

-         le domande di parte attrice erano tutte finalizzate all’ottenimento di una sentenza di condanna al pagamento della Banca e quindi strumentali all’insinuazione al passivo del relativo credito;

 

HA RITENUTO

Di dichiarare l’improseguibilità del giudizio.

 

(a cura di Matteo De Poli)

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Inserito il 11.03.2022