Menu
Novità:

Indici

PROCEDIBILITA' O IMPROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE CONTRO LA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Liliana Guzzo (Pres.);
dr. Luca Boccuni (Rel.);
dr.ssa Lisa Torresan.
Sent., 30.01.2020 n. 191/2020

NEL CASO IN CUI

- l’attrice chieda l’accertamento della nullita’ dei contratti di acquisto delle partecipazioni azionarie della Banca, ovvero la risoluzione per inadempimento degli obblighi di diligenza dell’intermediario bancario, ovvero l’annullamento dei contratti medesimi per vizio del consenso, e convenga la Banca pretendendo la condanna della stessa alla restituzione, a titolo di indebito, delle somme corrisposte per l’acquisto delle azioni e, in via subordinata, accertata la condotta inadempiente dell’istituto di credito la condanna al risarcimento dei danni subiti;

- successivamente all’introduzione del giudizio l’Istituto bancario sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa e la causa sia stata riassunta da parte attrice;

IL GIUDICE

rilevato che:

- ai sensi dell’art. 83 TUB -dalla data di insediamento degli organi della liquidazione ai sensi dell’art. 85 TUB e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta- contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli articoli 87, 88, 89, e 92, comma 3, TUB ne’ per qualsiasi titolo puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare;

- l’improponibilita’ o improseguibilita’ delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa della Banca riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposti dell’insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura secondo le regole del concorso;

- rientrano nella competenza del Giudice del concorso tutte le domande funzionali ad incidere sul patrimonio della procedura, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna, mentre rimangono escluse tutte le domande di accertamento o costitutive quando dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l’impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in se’ che il Giudice del concorso non e’ deputato a fare.

HA RITENUTO

Di dichiarare improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall’attrice a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta nei termini di cui in parte motiva, rimettendo la causa in istruttoria.

(a cura di Martina Savegnago)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 14.04.2022