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RESPONSABILITA' SOLIDALE DEGLI AMMINISTRATORI: NATURA E PRESUPPOSTI

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 05.02.2020, n. 244/2020
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel. Est.); dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

il socio amministratore abbia agito ex art. 2476 c.c. lamentando il compimento di atti di mala gestio da parte del presidente del c.d.a. (anche socio), il quale, costituendosi, abbia contestato le domande attoree chiedendo, in via subordinata, l’accertamento della responsabilita’ solidale degli amministratori (previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo consigliere, non concessa dal Giudice), e la societa’, in persona del curatore speciale, abbia aderito (seppur con delle precisazioni) sia alla domanda risarcitoria attorea sia alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto

IL GIUDICE

rilevato che l’attore e il convenuto, in qualita’ di soci e amministratori, hanno agito reciprocamente ai sensi dell’art. 2476 c.c.;

rilevata la natura contrattuale della responsabilita’ gestoria, e il conseguente onere, in capo all’attore, di allegare compiutamente i profili di inadempimento ascrivibili al convenuto, al quale spetta invece dimostrare di aver agito con diligenza, ovvero che l’inadempimento e’ dipeso da causa a lui non imputabile, in ossequio al disposto dell’art. 1218 c.c.;

rilevato, in particolare, che la responsabilita’ solidale degli amministratori di cui all’art. 2476 c.c. presuppone comunque una condotta, commissiva od omissiva, quantomeno colposa, e che, di conseguenza (alla stregua delle ordinarie fattispecie di responsabilita’ solidale civilistica), tale responsabilita’ gestoria puo’, in concreto, residuare a carico di uno solo degli amministratori, non estendendosi a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa;

rilevato che il concorso di colpa dell’amministratore che non ha posto in essere l’atto dannoso sussiste la’ dove quest’ultimo non abbia avuto conoscenza dell’illecito in questione, purche’ conoscibile secondo l’ordinaria diligenza, o abbia colposamente ignorato il fatto altrui, ovvero ancora sia stato colpevolmente inerte, non essendosi diligentemente attivato al fine di impedire l’evento dannoso (richiamando l’orientamento giurisprudenziale sul punto);

rilevato infine che, nel caso concreto, l’attore, a fronte dell’indebita autoliquidazione di compensi da parte del convenuto (risultante dai bilanci di esercizio), non aveva assunto alcuna iniziativa per evitare il depauperamento della societa’;

HA RITENUTO 

- di condannare il convenuto al risarcimento del danno cagionato alla societa’, come accertato in corso di causa, in via solidale con l’attore nei limiti del minor importo liquidato dal Giudice;

- di condannare, ai sensi dell’art. 2476, comma 4, c.c., la societa’ alla (parziale) rifusione delle spese a favore delle altre parti, condannando inoltre il convenuto a rimborsare alla societa’ l’importo versato all’attore, e l’attore al rimborso dell’importo versato dalla societa’ al convenuto.

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 27.04.2022