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L'IMPROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE SVOLTE IN VIA ORDINARIA NEI CONFRONTI DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NON SI ESTENDE A QUELLE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI OBBLIGHI DELLA PARTE IN BONIS

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 12/06/2019, n. 1300/2019
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI

  una domanda di accertamento di nullita' di contratto di finanziamento bancario per difetto di forma scritta ex art. 117, commi 1 e 3, TUB sia stata riassunta nei confronti di Istituto bancario costituito in forma cooperativa dopo la apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa

IL GIUDICE

  -       ritenuto che la domanda non fosse finalizzata a ottenere statuizioni di debenza a carico della procedura di l.c.a. e che, per l’effetto, essa non risultasse travolta dalla previsione di improcedibilita' di cui all’art. 83, terzo comma, TUB, non chiedendosi da parte attrice la tutela di pretese da far valere nei confronti della massa dei creditori;

  -       che un contratto di finanziamento bancario e' nullo, ex art. 117, commi primo e terzo, TUB ove non sia sottoscritto dal cliente finanziato

HA RITENUTO

  la procedibilita' della domanda e la ha accolta, dichiarando la nullita' del contratto di finanziamento e accertando che nulla era dovuto da parte attrice in dipendenza di esso.

                                                                                      (a cura di Maurizio Visconti)

 

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Inserito il 14.06.2022