NUOVAMENTE SULLA PROCEDIBILITA' IN VIA ORDINARIA DELLE DOMANDE CONTRO LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DIVERSE DA QUELLE MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
sent., 12.06.2019, n. 1305/2019
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott. C. Campagner
NEL CASO IN CUI
ex clienti di una banca cooperativa in liquidazione coatta amministrativa abbiano riassunto nei confronti della Procedura le seguenti gradate domande, originariamente formulate nei confronti della Banca in bonis:
a) declaratoria di nullita' di contratto di finanziamento e contestuale acquisto da parte dei clienti di azioni della banca, e
b) declaratoria di inefficacia dei contratti di cui sub a);
c) annullamento dei predetti contratti;
d) risoluzione degli stessi;
e) in conseguenza delle domande ritenute accoglibili, condannare l’Istituto al risarcimento dei danni;
IL GIUDICE
ritenuto che ogni domanda intesa a far valere pretese di condanna nei confronti della Procedura sia improponibile o improcedibile ai sensi dell’art. 83 TUB;
HA RITENUTO
la improcedibilita' delle domande di condanna della Procedura al risarcimento dei danni a favore degli attori, ritenendo all’opposto procedibili le altre domande sulle quali ha disposto procedersi ad istruzione.
(a cura di Maurizio Visconti)
Inserito il 14.06.2022
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