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NUOVA CONFERMA DELLA PROCEDIBILITA' IN VIA ORDINARIA DELLE DOMANDE CONTRO LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DIVERSE DA QUELLE MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L. Torresan
sent., 28 giugno 2019, n. 1466/2019

NEL CASO IN CUI

  ex cliente di una banca cooperativa, di cui nelle more del giudizio sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, abbia proposto le seguenti domande:

  a) declaratoria di nullita' e/o inefficacia di contratto complesso di acquisto di azioni dell’Istituto bancario finanziato da apertura di credito concessa dallo stesso Istituto;

    b) gradatamente, accertamento della natura fiduciaria di tale contratto;

  c) comunque, per l’effetto accertamento che nulla doveva l’attore in virtù dei titoli sopradescritti,

  con autorizzazione alla chiamata in causa della societa' successore a titolo particolare dell’Istituto bancario nei rapporti controversi

IL GIUDICE,

  ritenuto che solo le domande intese a far valere pretese di condanna nei confronti della Procedura, o comunque potenzialmente riflettenti sul suo stato passivo, siano improcedibili ai sensi dell’art. 83 TUB, non estendendosi tale regime alle diverse domande aventi come unico scopo quello di ottenere declaratoria di liberazione del cliente da pretese dell’Istituto bancario 

HA RITENUTO

  di rigettare l'eccezione di improcedibilita' formulata dalla Liquidatela e disposto procedersi all’istruzione della lite. 

                                                                           (a cura di Maurizio Visconti)

 

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Inserito il 29.06.2022