ULTERIORE CONFERMA DELLA PROCEDIBILITA' IN VIA ORDINARIA DELLE DOMANDE CONTRO LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DIVERSE DA QUELLE MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
dott.ssa L. Tpsi (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 28 giugno 2019, n. 1464/2019
NEL CASO IN CUI
ex cliente di una banca cooperativa, di cui nelle more fra notifica dell’atto di citazione e prima udienza sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, abbia proposto le seguenti domande:
a) rideterminazione del saldo di c/c per usura, anatocismo e interessi/oneri ultralegali non pattuiti;
b) nullita' dell’acquisto di azioni dell’Istituto bancario previo finanziamento ad opera dello stesso;
c) in subordine, la risoluzione di detto acquisto di azioni o il suo annullamento per errore o dolo, il tutto con conseguenti statuizioni restitutorie o risarcitorie
e, successivamente alla apertura della procedura di l.c.a., abbia chiesto declaratoria di improcedibilita' ed autorizzazione alla chiamata di altro Istituto bancario in bonis e di societa' di gestione crediti in quanto aventi causa della Banca in l.c.a.
IL GIUDICE
ritenuto che ogni domanda intesa a far valere pretese di condanna nei confronti della Procedura sia improcedibile ai sensi dell’art. 83 TUB; ritenuto altresi' che nei confronti del successore al titolo particolare nel rapporto controverso fanno stato, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c. le sole statuizioni di merito rese nei confronti del suo dante causa, con esclusione di quelle di rito quale e' la declaratoria di improcedibilita'
HA RITENUTO
la improcedibilita' delle domande di condanna della Procedura al pagamento di crediti degli attori e rigettato la richiesta di chiamata in giudizio dei suoi aventi causa nei rapporti controversi.
(a cura di Maurizio Visconti)
Inserito il 29.06.2022
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