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DOMANDE PROSEGUIBILI, SE AMMISSIBILI, CONTRO LA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa C. Campagner
Sent. 14.2.2020, n. 300/2020

NEL CASO IN CUI

durante un giudizio a cognizione ordinaria, la banca convenuta venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e parte attrice, riassunto il processo nei confronti della procedura liquidativa, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. modifichi le domande di condanna e compensazione gia' rassegnate, chiedendo il solo accertamento che nulla deve alla procedura, in ragione della nullita’ o, in subordine, l’annullamento o la risoluzione dei contratti stipulati con la banca in bonis (finanziamento e successivo acquisto di partecipazioni nella finanziatrice, c.d. “operazioni baciate”),

IL GIUDICE

considerato che

- la domanda sopravvenuta, in quanto diretta non a far valere crediti ma solamente a liberarsi da obblighi, rimane esclusa dalle regole dell’accertamento concorsuale ed e' proponibile e proseguibile nei confronti della procedura liquidativa;

- detta domanda di accertamento negativo e' mera emendatio delle precedenti, poiche' ad esse alternativa e riguardante la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio;

- detta emendatio tuttavia e' avvenuta oltre il termine perentorio di cui all’art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e non consegue alle difese spese dalla l.c.a.,

HA RITENUTO

di dichiarare inammissibile la domanda di accertamento.

 

 (a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 20.07.2022