NULLITA' DELLA CLAUSOLA CHE IN DEROGA ALL'ART. 2472 C.C. PREVEDE LA LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE DELLA QUOTA RIGUARDO IL DEBITO DA CONFERIMENTO
Tribunale di Venezia –Pres. Dott. L. Tosi
Rel. Dott. L. Torresan
Dott. S. Pitinari
Sent. 319/202 del 18.2.2020
NEL CASO IN CUI
Nel corso di un procedimento esecutivo presso terzi in cui il creditore sociale aveva pignorato il debito per conferimento dovuto dall’ex socio che aveva opposto una clausola del contratto di cessione di quote che lo liberava dal relativo debito nei confronti della societa’ stessa, restando obbligato al versamento il solo acquirente che, seppur richiestovi, non aveva eseguito il versamento dovuto
IL GIUDICE
Considerato che il disposto di cui all’art. 2472 c.c. che prevede la solidarieta’ tra alienante e acquirente per il debito da conferimenti nei confronti della societa’ è norma inderogabile perche’ posta a tutela sia della societa’ stessa che dei terzi creditori
HA RITENUTO
- di dichiarare la nullita’ della clausola del contratto che prevedeva la liberazione dell’alienante dal debito per conferimenti con la sostituzione della clausola nulla con il disposto di cui all’art. 2472 c.c.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 25.07.2022
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