Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Società per azioni. Distribuzione utili ai soci. Potere di convocare l’assemblea

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 6 aprile 2022 n. 1233/2022

Alla luce della considerazione comparata del principio secondo cui lo statuto indica le regole sulla ripartizione degli utili (autonomia statutaria) e del principio secondo cui l’assemblea delibera sulla distribuzione degli stessi (competenza dell’assemblea), devono ritenersi ammissibili clausole che consentano, detratte le riserve, che gli utili o una percentuale di essi siano distribuiti ai soci salvo che l’assemblea non deliberi il loro accantonamento.

L’assemblea, deliberando solo ove intenda dare una destinazione agli utili diversa da quella della loro distribuzione, mantiene comunque la sua competenza (nel caso di specie era stata impugnata una delibera con la quale l’assemblea aveva modificato la clausola statutaria relativa agli utili, prevedendo la distribuzione diretta degli stessi, dedotta la riserva legale, salvo diversa deliberazione assembleare).

Il potere di convocare l’assemblea non spetta inderogabilmente al consiglio di amministrazione.

La norma statutaria che attribuisca ai singoli consiglieri di amministrazione il potere di convocare l’assemblea (prescindendo dalla previa convocazione e riunione dell’organo di amministrazione al solo fine di deliberare la convocazione dell’assemblea) risponde all’esigenza di semplificazione del procedimento assembleare e di agevolazione del contributo dei soci alla formazione della volontà sociale, garantendo che i soci siano coinvolti con maggiore tempestività nelle deliberazioni sociali.

a cura di Sabrina Fattore

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