Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 giugno 2022, n. 1066/2022
La responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c. sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, che è dato dalla manifestazione dell’elemento soggettivo che presiede all’atto compiuto dall’amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo (nel caso esaminato, il Tribunale di Venezia ha condannato il liquidatore della società ex art. 2395 c.c. al risarcimento del danno subito dal terzo, per effetto del rifiuto dolosamente opposto alla restituzione del ramo d’azienda, pur dopo l’accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di affitto d’azienda).
a cura di Luca Vedovato